Il nostro network: News | Turismo | I 92 comuni | Ultim'ora e Politica | Guide | Hotels e Alloggi | Prenotazioni | Ristoranti e Locali | Shopping | Casa | Wedding/Matrimoni | Turismo Religioso | Facebook | Twitter | YouTube | Google+ | iPhone | Android
Venerdì 17 Maggio 2024

Booking.com

Bando innovazione 2015: chiarimenti forniti per richieste di approfondimenti

Perugia (PG) -

 

 Riportiamo, di seguito, le risposte fornite alle imprese che hanno inviato richieste di approfondimento a mezzo mail su alcuni aspetti relativi al Bando di partecipazione (ultimo aggiornamento 12/11/2015)

 

1. Qual è l’importo della marca da bollo?

• La marca da bollo è di €16.

 

2. Quali sono i requisiti normativi a cui far riferimento per definire un’impresa giovanile?


• La definizione di impresa giovanile è quella contenuta nella legge n.44 del 1986 come modificata dalla legge 95/95 che definisce imprese giovanili le società costituite sotto forma di SNC, SAS, SRL, SPA, SAPA, SS, cooperative e piccole cooperative che abbiano le seguenti caratteristiche:


1. composte esclusivamente tra giovani di età compresa fra i 18 e i 35 anni (non devono aver compiuto il 36° anno).


2. composte per più dei 2/3 da giovani compresi tra i 18 e i 29 anni d’età. La maggioranza è data delle quote di capitale della società possedute da ciascun socio.
Sono escluse le imprese individuali, le società di fatto e le società a responsabilità limitata con un unico socio.

 

3. Nell'allegato 2 di autocertificazione, cosa si intende per "unità" di occupazione? Dipendenti o anche autonomi/amministratori?


• Questa dichiarazione riguarda il possesso del requisito di micro o piccola impresa definita dall'art.2 punto 5 lett c) Decreto MAP 18 aprile 2005 (richiamato dall'articolo 2.1 del bando di partecipazione) che stabilisce che per occupati si intendono i dipendenti dell'impresa a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria.


Il loro numero corrisponde al numero di unità di lavoro per anno (ULA), ovvero al numero di dipendenti occupati a tempo pieno durante l’anno considerato, mentre quelli occupati a tempo parziale vengono contabilizzati come frazioni di ULA.


Non vanno contabilizzati gli apprendisti, gli studenti in formazione professionale e i congedi di maternità.


4. Ai fini della dichiarazione de minimis, un'impresa che partecipa al 40% all'impresa richiedente il beneficio, è considerata controllante? Occorre che compili la relativa certificazione?


• Al fine del de minimis la situazione di controllo va valutata caso per caso in base ai parametri specificati; potrebbe essere controllante se incorre in una delle condizioni descritte dal regolamento de minimis (Regolamento n. 1407/2013/UE Art. 2, par. 2) sull'impresa unica:

a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

 

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, “le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un’unica impresa beneficiaria”. Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione de minimis si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall’impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell’ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all’”impresa unica”.

 

5.In base all’art.9.4 del bando di partecipazione, in sede di liquidazione del contributo saranno escluse totalmente dall’erogazione del contributo le imprese che realizzino l’investimento in misura inferiore al 70% rispetto a quello ammesso a contributo, fermo restando il limite minimo di € 2.000,00 di cui all’art. 3.2. al di sotto del quale non si può scendere, a pena di esclusione. In base a tale disposizione, per gli investimenti che superano i 12.000 euro, il 70% da rendicontare si calcola sull’importo dell’investimento dichiarato nella domanda oppure sul massimale di investimento agevolabile e cioè su 12.000 euro?

 

Il 70% da rendicontare va calcolato sull’importo dell’investimento indicato nella domanda anche se questo supera il massimale ammesso a contribuzione in quanto l’importo dell’investimento rileva ai fini della graduatoria di ammissione al contributo.

 

 

A seguito delle richieste pervenute dalle imprese, si specificano, a livello esemplificativo, gli investimenti ammissibili:

- sviluppo o implementazione di siti web a supporto di attività di e-commerce (B2B)

- gestione di vetrine digitali e punti di comunicazione interattivi

- creazione sito internet aziendale

- implementazione reti WI-FI

- sistemi mobili di connettività (software e hardware) per l’automazione dei processi di erogazione dei servizi

- Software gestionali che prevedano scambio di informazioni interne ed esterne all’azienda attraverso l’utilizzo di rete internet o intranet

- dispositivi hardware e software di comunicazione interattiva

- adozione di sistemi per la gestione esternalizzata di attività aziendali basati sull’erogazione di servizi internet sul modello SaaS (Software as a Service) e sul modello Cloud Computing

- adozione di sistemi CMS (Content Management System) qualora già non posseduto dall’azienda

- software che automatizzano il processo di raccolta delle informazioni dei clienti, attuali o potenziali, e la comunicazione con gli stessi;

- servizi di supporto alla gestione del sito (hosting);

- implementazione di pagine aziendali su social network;

- costi per l’utilizzo di piattaforme e-commerce e sistemi di pagamento on-line;

- servizi di promozione del sito: posizionamento sui motori di ricerca

- servizi informatici per la realizzazione, installazione e configurazione di software e per la realizzazione di siti web o di attività di e-commerce

- sistemi di gestione newsletter o i sistemi VoIP.
 

 

Investimenti non ammissibili

- beni usati;

- mero aggiornamento sito Internet

- software riconducibili a pacchetti standard che non prevedano come attività prevalente l’utilizzo di Internet

- servizi reali di consulenza a carattere continuativo o periodico o connessi alle normali spese di funzionamento dell'impresa, come la consulenza fiscale ordinaria, la consulenza legale e le spese di pubblicità;

- costi interni o costi di personale;

- investimenti realizzati mediante commesse interne od oggetto di autofatturazione.

 

 

DISCLAIMER: Questo articolo è stato emesso da Camera di Commercio Perugia ed è stato inizialmente pubblicato su www.pg.camcom.gov.it. L'emittente è il solo responsabile delle informazioni in esso contenute.

[Fonte: Umbria OnLine]

Condividi su: Facebook Digg Delicious Technorati Google Bookmarks OK Notizie Wikio Italia