Tassa sui Servizi Indivisibili (TASI) - Anno 2018
Versamento II rata
Il Funzionario designato per la gestione della tassa sui rifiuti indivisibili (TASI)
Vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, che ha istituito la I.U.C., articolata in tre componenti;
Visto in particolare l’art. 1, comma 669 e succ., della legge richiamata che introduce la TASI quale componente I.U.C.;
Visto il D.L. n. 16/2014 e s.m.i.;
Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e s.m.i.;
Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i.;
Visto l’art. 1, commi da 161 a 169, della Legge n. 296/2006;
Visto l’art. 52 del D.Lgs. n. 446/97;
informa: VERSAMENTI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2018
Il presupposto oggettivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree fabbricabili, mentre sono esclusi i terreni agricoli e l’abitazione principale, purché non incluse in categoria catastale A/1, A/8 e A/9. Oltre al proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione; del superficiario; dell’enfiteuta, è soggetto passivo il locatario finanziario, il concessionario nel caso di concessione su aree demaniali e qualora non vi sia conduzione diretta, anche dall’utilizzatore, ad esclusione delle locazioni di durata inferiore a sei mesi. In presenza di multiproprietà o di centri commerciali integrati il soggetto passivo è l’amministratore.
Quando l’immobile non è condotto direttamente dal possessore la TASI va versata anche dall’utilizzatore.
Il versamento della II rata, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, con conguaglio della I rata versata lo scorso 18 giugno, deve essere effettuato entro il
17 DICEMBRE 2018
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Con apposita delibera di Consiglio Comunale sono state approvate le seguenti aliquote da applicare per l’anno d’imposta 2018: TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTE CODICE
TRIBUTO - Abitazione principale e pertinenze (A/1, A/8 e A/9) 2,00 per mille 3958 - Aree fabbricabili 1,00 per mille 3960 - Fabbricati in comodato a parenti di 1° grado 1,30 per mille 3961 - Fabbricati produttivi 1,00 per mille 3961 - Fabbricati rurali ad uso strumentale 1,00 per mille 3959 - Restanti fabbricati 1,30 per mille 3961 Â
Quando l’immobile non è condotto direttamente dal possessore la TASI va versata anche dall’utilizzatore, secondo le seguente ripartizione:
 % TASI a carico % Utilizzatore % Proprietario 10 90 Â
► Il CODICE CATASTALE del COMUNE E’ E729
► I CODICI TRIBUTO da utilizzare per il versamento sono i seguenti:
 DESCRIZIONE CODICI TRIBUTO  DESCRIZIONE CODICI TRIBUTO TASI - abitazione principale e pertinenze 3958  TASI - aree fabbricabili 3960 TASI - fabbricati rurali ad uso strumentale 3959  TASI - altri fabbricati 3961 Â
► ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE
Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
All'imposta dovuta è decurtata la detrazione stabilita dal regolamento comunale.
Agli effetti della TASI, le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5%.
Per la determinazione della base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto, occorre applicare i moltiplicatori previsti all'art. 13, c. 4 del D.L. n. 201/2011 e s.m.i..
► Si rammenta che i terreni agricoli sono esclusi dalla TASI.
► MODALITÀ DI VERSAMENTO
Il pagamento del tributo è effettuato mediante il modello F24 ed F24 semplificato, utilizzando i codici tributo previsti con risoluzione ministeriale n.46/2014 oppure utilizzando l'apposto bollettino di conto corrente postale centralizzato.
DISCLAIMER: Questo articolo è stato emesso da Comune di Lugnano in Teverina ed è stato inizialmente pubblicato su www.comune.lugnanointeverina.tr.it. L'emittente è il solo responsabile delle informazioni in esso contenute.