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Lunedì 06 Maggio 2024

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SALDO IMU 2019

Lugnano in Teverina (TR) - ►COMUNE DI LUGNANO IN TEVERINA Ufficio Tributi Imposta Municipale Propria (IMU) - Anno 2019
Versamento II rata - saldo 2019
Il Funzionario designato per la gestione dell’Imposta Municipale Propria (IMU)
Vista la Legge 30 dicembre 2018, n. 145 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 1, commi da 639 a 704 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni;
Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, come convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44;
Vista la Legge 24 dicembre 2012, n. 228;
Visto il Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, come convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64;
Visto il Decreto Legge 21 maggio 2013, n. 54, come convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013, n. 85;
Visto il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, come convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124;
Visto il Decreto Legge 30 novembre 2013, n. 133, come convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014, n. 5;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 9 del 29.03.2019, con cui sono state approvate le aliquote IMU da applicare nell’anno d’imposta 2019;
informa: PER I COMUNI MONTANI E PARZIALMENTE MONTANI ai sensi della Circolare MEF n. 9/1993 i TERRENI AGRICOLI SONO ESENTI
         
Il Comune di Lugnano in Teverina è classificato COMUNE MONTANO
VERSAMENTI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2019
      Entro il 16 dicembre 2019 deve essere effettuato il versamento della II rata a titolo di saldo IMU per l’anno d’imposta 2019.
          L’imposta che grava sui fabbricati, le aree fabbricabili è a carico: del proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione; del superficiario; dell’enfiteuta; del locatario finanziario; del concessionario nel caso di concessione su aree demaniali. Per gli immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà) il versamento è effettuato dall’amministratore del condominio o della comunione. La II rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulla I rata versata entro il 17 giugno 2019 (il 16 cadeva di sabato).
          La II rata deve essere versata entro il
16 DICEMBRE 2019.
Le aliquote da applicare sono le seguenti (2): TIPOLOGIA IMMOBILE ALIQUOTE Codice Tributo - Abitazioni principali accatastate in categoria catastale A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze 0,60% 3912 - Unità immobiliari concesse in comodato a parenti di primo grado che vi risiedono e dimorano abitualmente 0,89% 3918 - Unità immobiliari di categoria C/1, C/3 ed A/10 (3), destinate ad uso strumentale della propria attività o locati per attività d’impresa 0,86% 3918 - Fabbricati appartenenti al gruppo catastale “D” (eccetto i fabbricati inclusi in D/10 ad uso strumentale) 1,06% 3925 - aree fabbricabili 1,06% 3916 - immobili diversi da quelli individuati nelle precedenti casistiche 1,06%   Alle abitazioni accatastate in A/1, A/8 e A/9 è applicata la detrazione pari ad € 200,00. La detrazione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di utilizzo dell’abitazione stessa. Si rammenta che per i fabbricati del gruppo “D” l’imposta calcolata ad aliquota standard, nella misura dello 0,76% è versata a favore dello Stato, ad esclusione di quelli accatastati in categoria D/10.
In questo Comune all'aliquota standard sui fabbricati del gruppo "D" ad esclusione dei D/10, è applicato un incremento dello 0,30% (codice tributo 3930).
IMMOBILI ESCLUSI
Le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative persistenze sono escluse, ad eccezione di quelle accatastate in categoria A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Il Comune ha assimilato all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Sono altresì esclusi i fabbricati assegnati al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati nonché le unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali del regolamento comunale e dalla normativa vigente, ossia alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. infrastrutture 22.04.2008; all'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139/2000 dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
TERRENI AGRICOLI
I terreni agricoli sono esenti.
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
Si rammenta che sono ESENTI i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati su tutto il territorio nazionale. Agli effetti dell’IMU, le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25%.
MODALITÀ DI VERSAMENTO
Il pagamento del tributo è effettuato mediante il modello F24 o F24 semplificato, utilizzando i codici tributo previsti con risoluzione ministeriale n. 35/2012 o con apposito bollettino di conto corrente postale.
Non è dovuto il versamento se l’imposta risulta inferiore ad euro 5,16.
Allegati
  • AllegatoSALDO IMU.pdf

DISCLAIMER: Questo articolo è stato emesso da Comune di Lugnano in Teverina ed è stato inizialmente pubblicato su www.comune.lugnanointeverina.tr.it. L'emittente è il solo responsabile delle informazioni in esso contenute.

[Fonte: Umbria OnLine]

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