Per i referendum in questione trovano applicazione le modalità di voto per corrispondenza di cui alla legge 27 dicembre 2001, n. 459 ed al relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 2 aprile 2003, n. 104 e successive modificazioni, apportate da ultimo con legge 6 maggio 2015, n. 52.
Gli elettori residenti all’estero, come è noto, votano per corrispondenza nella circoscrizione Estero e, pertanto, i loro nominativi vengono inseriti d’ufficio in apposito elenco elettori, ma è fatta salva la loro facoltà di venire a votare in Italia, previa apposita e tempestiva opzione, valida per un’unica consultazione.
Il diritto di optare per il voto in Italia degli elettori residenti all’estero, ai sensi degli artt. 1, comma 3 e 4 della Legge n. 459/01, nonché dell’art. 4 del D.P.R. N. 104/03, deve essere esercitato entro il decimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di indizione, cioè entro il prossimo 8 febbraio 2020, utilizzando l’allegato modello.
L’opzione dovrà pervenire all’Ufficio Consolare operante nella Circoscrizione di residenza dell’elettore mediante consegna a mano, per posta, per posta elettronica anche non certificata, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento d’identità dell’elettore stesso che sottoscrive, entro il termine suddetto e può essere revocata con le medesime modalità ed entro gli stessi termini previsti per il suo esercizio.
IL RESPONSABILE DELL’UFFICIO ELETTORALE
Orietta Ruco
Allegati
- modello opzione voto in italia.rtf
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