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Giovedì 18 Aprile 2024

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SALDO IMU 2018

Lugnano in Teverina (TR) - Ufficio Tributi Imposta Municipale Propria (IMU) - Anno 2018
Versamento II rata - saldo 2018
Il Funzionario designato per la gestione dell’Imposta Municipale Propria (IMU)
Vista la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge 11 dicembre 2016, n. 232 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista la Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 1, commi da 639 a 704 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni;
Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, come convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44;
Vista la Legge 24 dicembre 2012, n. 228;
Visto il Decreto Legge 8 aprile 2013, n. 35, come convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64;
Visto il Decreto Legge 21 maggio 2013, n. 54, come convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013, n. 85;
Visto il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, come convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124;
Visto il Decreto Legge 30 novembre 2013, n. 133, come convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014, n. 5;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 5 del 20.03.2018, con cui sono state approvate le aliquote IMU da applicare nell’anno d’imposta 2018;
informa: Il Comune di Lugnano in Teverina è classificato COMUNE MONTANO, pertanto ai sensi della Circolare MEF n. 9/1993, i TERRENI AGRICOLI SONO ESENTI
 
VERSAMENTI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2018
      Entro il 17 dicembre 2018 (il 16 dicembre cade di domenica) deve essere effettuato il versamento della II rata a titolo di saldo IMU per l’anno d’imposta 2018.
          L’imposta che grava sui fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli non esenti è a carico: del proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione; del superficiario; dell’enfiteuta; del locatario finanziario; del concessionario nel caso di concessione su aree demaniali. Per gli immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà) il versamento è effettuato dall’amministratore del condominio o della comunione. La II rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulla I rata versata entro il 18 giugno.
          La II rata deve essere versata entro il
17 DICEMBRE 2018.
Le aliquote da applicare sono le seguenti (2):
0,40 per cento, per le abitazioni principali incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze;
0,96 per cento, per le aree edificabili;
0,96 per cento, per i fabbricati del gruppo "D" il cui provento è a favore dello Stato per l'importo corrispondente all'aliquota dello 0,76%;
0,76 per cento, per le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta di 1^ grado che le utilizzano come abitazione principale;
0,76 per cento, per gli immobili censiti nelle categorie catastali A/10-C/1-C/3;
0,93 per cento, per gli altri immobili
►  CODICE CATASTALE del COMUNE E’ E729 I CODICI TRIBUTO da utilizzare per il versamento sono i seguenti: DESCRIZIONE CODICI TRIBUTO DESCRIZIONE CODICI TRIBUTO COMUNE STATO COMUNE STATO IMU - Imposta Municipale Propria su abitazione principale e pertinenze (cat. A/1. (A/(e A/9) 3912   IMU - Imposta Municipale Propria relativa agli altri fabbricati 3918   IMU - Imposta Municipale Propria relativa ai terreni non esenti 3914   IMU - Imposta Municipale Propria per immobili ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D - COMUNE 3930   IMU - Imposta Municipale Propria relativa ad aree fabbricabili 3916   IMU - Imposta Municipale Propria per immobili ad uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D - STATO   3925  
Alle abitazioni accatastate in A/1, A/8 e A/9 è applicata la detrazione pari ad € 200,00. La detrazione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di utilizzo dell’abitazione stessa. Si rammenta che per i fabbricati del gruppo “D” l’imposta calcolata ad aliquota standard, nella misura dello 0,76% è versata a favore dello Stato, ad esclusione di quelli accatastati in categoria D/10.
IMMOBILI ESCLUSI
Le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative persistenze sono escluse, ad eccezione di quelle accatastate in categoria A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Il Comune può assimilare all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Sono altresì esclusi i fabbricati assegnati al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati nonché le unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali del regolamento comunale e dalla normativa vigente, ossia alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. infrastrutture 22.04.2008; all'unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate e alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. n. 139/2000 dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
LA BASE IMPONIBILE E’ RIDOTTA DEL 50%:
  1. per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
  2. per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all’articolo 10 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42;
  3. per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.
 
FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE
Si rammenta che sono ESENTI i fabbricati rurali ad uso strumentale ubicati su tutto il territorio nazionale. Agli effetti dell’IMU, le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ed i redditi dominicali sono rivalutati del 25%.
MODALITÀ DI VERSAMENTO
Il pagamento del tributo è effettuato mediante il modello F24 o F24 semplificato, utilizzando i codici tributo previsti con risoluzione ministeriale n. 35/2012 o con apposito bollettino di conto corrente postale.
Non è dovuto il versamento se l’imposta risulta inferiore ad euro 2,58.    

DISCLAIMER: Questo articolo è stato emesso da Comune di Lugnano in Teverina ed è stato inizialmente pubblicato su www.comune.lugnanointeverina.tr.it. L'emittente è il solo responsabile delle informazioni in esso contenute.

[Fonte: Umbria OnLine]

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