In aggiunta alle prescrizioni già impartite nelle autorizzazioni agli attingimenti (licenze e concessioni)
dai corpi idrici del comprensorio provinciale:
- PER TUTTI I CORPI IDRICI DELLA PROVINCIA AD ESCLUSIONE DEL LAGO TRASIMENO ED IMMISSARI ( vedi Ordinanza n. 1/2011 ):
divieto di attingimento dai corpi idrici superficiali e sotterranei nei giorni festivi fino alle ore 19:00
e dalle ore 12.00 alle ore 11.00 nei restanti giorni feriali a coloro che risultano essere titolari di
CONCESSIONE di derivazione ad uso irriguo e a coloro che hanno presentato domanda di concessione preferenziale o di riconoscimento di antico diritto o domanda di concessione di derivazione in sanatoria o di concessione ordinaria ai sensi dell’art. 264 c. 16 della L. R. n. 1/2015 ad uso irriguo; - PER IL FIUME NESTORE ED AFFLUENTI: DIVIETO DI ATTINGIMENTO NEI GIORNI DI
MARTEDÌ E GIOVEDÌ,
PER IL FIUME TOPINO ED AFFLUENTI: DIVIETO DI ATTINGIMENTO NEL GIORNO DI MERCOLEDÌ,
– a coloro che risultano essere titolari di CONCESSIONE di derivazione ad uso irriguo e a coloro che hanno presentato domanda di concessione preferenziale o di riconoscimento di antico diritto o domanda di concessione di derivazione in sanatoria ad uso irriguo;
– a coloro che risultano essere titolari di LICENZA DI ATTINGIMENTO ad uso irrguo: - Di escludere dai divieti di cui ai punti precedenti:
– gli Enti che gestiscono reti irrigue pubbliche e coloro che prelevano da reti irrigue gestite da soggetti pubblici;
– coloro che fanno uso di impianti a goccia, microirrigatori a spruzzo statici e dinamici, microgetti o
simili in grado di assicurare una piovosità non superiore a 2,8 mm/ora per mq, per i quali è vietato
l’attingimento nei giorni festivi fino alle ore 19:00; tale divieto non si applica agli Enti e/o Istituzioni che effettuano studi di ricerca in collaborazione con la Regione e/o con il Ministero dell’Ambiente.
La presente ordinanza è valida dalle ore 24 del giorno 22 luglio c.a. alle ore 24 del 30 settembre 2015, in assenza di revoca della stessa precedente a tale data.
DISCLAIMER: Questo articolo è stato emesso da Comune di Spoleto ed è stato inizialmente pubblicato su www.comunespoleto.gov.it. L'emittente è il solo responsabile delle informazioni in esso contenute.