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Lunedì 20 Aprile 2026

LA LICENZA PER LA VENDITA DI ALCOLICI E SUPER ALCOLICI SARA' SOSTITUITA DA UNA SEMPLICE COMUNICAZIONE

Città della Pieve (PG) - A seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 28 marzo 2025, n. 43, sono state introdotte importanti modifiche al regime degli adempimenti relativi alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche.
Le novità sono state illustrate in modo dettagliato dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli nella Circolare n. 13/2025 del 13 giugno 2025 (pag.14) e successivamente ribadite con ulteriori chiarimenti nel 2026.
 Cosa cambia per gli operatori
Le nuove disposizioni hanno completamente superato l’obbligo di presentare denuncia di esercizio all’Ufficio delle Dogane e di ottenere la relativa licenza fiscale per la vendita o somministrazione di bevande alcoliche ad accisa assolta (come liquori, acquaviti, vini liquorosi, vini aromatizzati e birra).
Come chiarito dalla Circolare del 6 febbraio 2026, l’intervento sul Testo Unico Accise (TUA) ha abrogato per i pubblici esercizi l’obbligo di richiedere tale licenza, sostituendo il precedente sistema con una procedura molto più semplice.
Di conseguenza,  non verrà più rilasciata alcuna licenza fiscale per queste tipologie di attività.
 Qual è ora l’unico adempimento richiesto
L'adempimento fiscale si considera integralmente assolto tramite la comunicazione di avvio attività presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP).
La comunicazione SUAP, infatti:
  • sostituisce la denuncia di esercizio e la licenza fiscale (ai sensi dell’art. 29, comma 2-bis, TUA),
  • viene trasmessa direttamente all' Ufficio delle Dogane dallo stesso SUAP, senza necessità di ulteriori interventi da parte dell’operatore.
 Operatori completamente esonerati
Restano inoltre del tutto esonerati da qualsiasi adempimento fiscale gli operatori che commercializzano esclusivamente: vino, bevande fermentate diverse da vino e birra, prodotti contenenti alcole non destinati al consumo alimentare (come prodotti di profumeria alcolica). (Tale esonero è confermato dalla Circolare 13/2025.)
 Casi in cui la licenza resta ancora necessaria
L’obbligo di denuncia e licenza fiscale permane solo per gli operatori che:
  • spediscono bevande alcoliche in altri Stati membri dell’Unione europea (art. 9-bis TUA),
  • ricevono in Italia prodotti alcolici già immessi in consumo in altro Stato membro (art. 10 TUA).
In tali casi, l’operatore deve ricorrere alle figure di speditore certificato o destinatario certificato, per le quali la normativa europea e nazionale richiede ancora la licenza fiscale.
In sintesi
Per tutte le normali attività di vendita o somministrazione di prodotti alcolici nel territorio nazionale (bar, ristoranti, pizzerie, enoteche, supermercati, ecc.) non è più necessario richiedere alcuna licenza all’Ufficio delle Dogane.
La comunicazione SUAP è l’unico adempimento valido e sufficiente.
Allegati
  • Allegato1CF Comunicazione UTIF.pdf

DISCLAIMER: Questo articolo è stato emesso da Comune di Città della Pieve ed è stato inizialmente pubblicato su www.comune.cittadellapieve.pg.it. L'emittente è il solo responsabile delle informazioni in esso contenute.

[Fonte: Umbria OnLine]

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