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Mercoledì 24 Aprile 2024

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Immigrati: studio issifra-cnr, quasi tutte le Regioni hanno legge ad hoc

Perugia (PG) - Quasi tutte le Regioni ordinarie hanno una legge specifica in materia di immigrazione. Lo spiega lo studio elaborato dall'Istituto di Studi sui Sistemi Regionali Federali e sulle Autonomie "Massimo Severo Giannini" (Issirfa-Cnr) su commissione della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, presentato questa mattina a Perugia.

Lo studio segnala che esistono leggi regionali specifiche finalizzate a disciplinare la materia in maniera organica, ma anche leggi generali su materie diverse, spesso riguardanti i diritti sociali, che hanno come destinatari l'intera popolazione regionale e che, in forza di qualche disposizione, sono da intendersi applicabili anche agli immigrati. Quest'ultimo e', ad esempio, il caso della Regione Molise, priva di una disciplina specifica sul fenomeno della immigrazione, ma che con la LR n. 1/2000, ha disciplinato il sistema regionale di assistenza sociale, individuando all'articolo 2 quali destinatari delle prestazioni sociali "i cittadini italiani residenti nella regione, nonche' gli stranieri, gli apolidi e le persone occasionalmente o temporaneamente presenti sul territorio regionale qualora si trovino in condizioni di difficolta' tali da non consentire l'intervento da parte dei servizi della Regione o dello Stato di appartenenza".

In Veneto ed in Basilicata vi sono leggi espressamente dedicate al tema dell'immigrazione. La legislazione di tali Regioni risulta abbastanza risalente nel tempo, maturata in tempi nei quali, da un lato era inferiore il grado di autonomia delle Regioni e, dall'altro, il tema dell'immigrazione non aveva quella rilevanza politica oggi avvertita. In ogni caso se la legge della Basilicata prevede che gli interventi previsti siano "rivolti agli immigrati provenienti da paesi extracomunitari e alle loro famiglie che soggiornano sul territorio regionale e che in esse risiedono in regola con le leggi dello Stato" (art. 3), con un rinvio alla fonte statale per l'individuazione dei destinatari, la legge veneta si applica "agli immigrati provenienti dai Paesi extracomunitari che dimorano nel territorio della Regione" (art. 2, co. 1), e dunque non richiama il requisito della regolarita' del soggiorno. Sette Regioni hanno una legge in materia di immigrazione successiva allo Statuto: sono Liguria, Toscana, Marche, Lazio, Campania, Puglia e Calabria. Qui le leggi sull'immigrazione sono state approvate in anni recenti (dal 2007 al 2010), a dimostrazione di un fenomeno percepito in maniera vieppiu' crescente. Colpisce subito la situazione delle Regioni Marche e Lazio, che dispongono di due Statuti che poco concedono al tema della immigrazione, ma risultano entrambe dotate di una legge molto piu' puntuale ed accurata nella individuazione dei destinatari. Sostanziale omogeneita' si registra tra gli Statuti delle Regioni Toscana, Abruzzo, Calabria, Campania e Puglia e le rispettive leggi in materia di immigrazione. La legge della Regione Campania (n. 6 del 2010) estende la disciplina "per l'inclusione sociale, economica e culturale delle persone straniere presenti in Campania" anche agli immigrati non in regola col soggiorno. Analogamente la legge della Regione Puglia, n. 32 del 2009, parla genericamente di "immigrati", o "cittadini immigrati presenti sul territorio regionale", o, ancora, di stranieri "presenti a qualunque titolo sul territorio della regione". L'uso di tali formule ampie e generiche comporta che i suddetti interventi siano inequivocabilmente rivolti anche ai cittadini stranieri immigrati privi di regolare permesso di soggiorno. Anche la legge della Regione Toscana n. 29 del 2009, afferma che le previsioni della legge si estendano "a favore di cittadini stranieri comunque dimoranti sul territorio regionale", ivi compresi, dunque, gli irregolari. In Calabria, la LR n. 18/2009, piu' che disciplinare situazioni giuridiche soggettive degli immigrati, de'tta misure di carattere generale e programmatico. In Liguria, infine, la LR n. 7/2007, dal titolo "Norme per l'accoglienza e l'integrazione sociale delle cittadine e dei cittadini stranieri immigrati", include (art. 2, co. 1) tra i suoi destinatari "le cittadine e i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, gli apolidi, i richiedenti asilo e i rifugiati, presenti sul territorio regionale" a differenza dello Statuto che parla di immigrati residenti. Cinque Regioni hanno invece un nuovo Statuto e una legge ad esso precedente: si tratta di Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Umbria e Abruzzo. In Abruzzo, la LR n. 46/2004, dal titolo "Interventi a sostegno degli stranieri immigrati" non sembra andare oltre l'orizzonte che verra' poi delineato dalla disposizione statutaria (art. 7, co. 7) che individua tra i suoi destinatari le persone immigrate. In Piemonte, invece, e' piu' netta la divergenza tra legge e Statuto regionale. La LR n. 64/1989, approvata ben 16 anni prima dello Statuto (del 2005), liquida la questione dei destinatari prevedendo che "le provvidenze e gli interventi previsti alla presente legge sono riferiti agli extra-comunitari immigrati in Piemonte ed ivi residenti, in regola con il permesso di soggiorno", mentre lo Statuto, come sopra evidenziato, parla semplicemente di immigrati. In Emilia-Romagna, la LR n. 5/2004, precede di un solo anno lo Statuto ma appare, a differenza di questo, assai piu' prudente. Se, infatti, lo Statuto parla di veri e propri diritti sociali degli immigrati, degli stranieri profughi rifugiati ed apolidi spingendosi perfino a riconoscere loro il diritto di voto e se, pertanto, netta e' la distanza che vuol prendersi dalla legislazione nazionale, la legge regionale opera essenzialmente attraverso la tecnica del rinvio proprio ad essa. In Lombardia vige ancora la LR n. 38/1988, e come nel caso di altre leggi cosi' risalenti (Piemonte, Veneto, Molise e Basilicata), non si avverte quell'urgenza di rivendicazione di una grado significativo di autonomia regionale in materia: l'art. 1, co. 2, della legge lombarda si limita a stabilire che essa "opera nei confronti degli immigrati che provengono da paesi extracomunitari e dimorano nel territorio regionale". In Umbria, infine, vige la LR n. 18/1990, approvata ben quindici anni prima dello Statuto: anche tale legge risente di un clima diverso rispetto a quello attuale; tuttavia, pur non mancando in essa il rinvio alla legislazione statale, laddove individua come destinatari degli interventi "i cittadini provenienti da Paesi extracomunitari e loro familiari che risiedano o dimorino nel territorio della regione Umbria secondo la normativa vigente" (art. 2, co. 1), gia' all'epoca tentava una netta fuga in avanti, stabilendo che "i cittadini della Comunita' economica europea, gli apolidi, i rifugiati e i profughi possono beneficiare degli interventi di cui alla Umbria secondo la normativa vigente" (art. 2, co. 1), gia' all'epoca tentava una netta fuga in avanti, stabilendo che "i cittadini della Comunita' economica europea, gli apolidi, i rifugiati e i profughi possono beneficiare degli interventi di cui alla presente legge ove non usufruiscano di piu' favorevoli o di analoghi benefici in forza della normativa comunitaria, statale e regionale". rus

[Fonte: Umbria OnLine]

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