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Giovedì 28 Marzo 2024

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Contributo per acquisto libri di testo agli alunni della scuola secondaria di 1° grado e secondaria di 2° grado per l’anno scolastico 2018-2019

Lugnano in Teverina (TR) - La Regione dell’Umbria, al fine dell’attuazione del beneficio per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo per l’anno scolastico 2018/2019, fornisce i seguenti criteri:
Sono ammessi al beneficio gli studenti residenti in Umbria, delle scuole secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, appartenenti a famiglie il cui l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (I.S.E.E.), rientra nella soglia di € 10.632,94.Il valore I.S.E.E. viene determinato, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/13, in base ai dati contenuti nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), il cui modello tipo e le relative istruzioni per la compilazione sono contenute nell’allegato A al Decreto Ministeriale 7 novembre 2014, del Decreto Interministeriale del 12 aprile 2017, dei Decreti Ministeriali nn. 363 del 29 dicembre 2015, 146 dell’1 giugno 2016 e 138 del 13 aprile 2017 e della Legge n. 89 del 26 maggio 2016.
Qualora non sia ancora disponibile l’attestazione relativa all'I.S.E.E., può essere presentata la domanda di contributo libri di testo, indicando i dati di presentazione della DSU (Dichiarazione sostitutiva unica). In questo caso l’attestazione I.S.E.E. potrà essere acquisita dal Comune successivamente.
Si invitano i richiedenti a rivolgersi ai soggetti autorizzati al rilascio dell’I.S.E.E. (CAF, sedi INPS, ecc.) per ottenere l’attestazione I.S.E.E. definitiva.
Gli interessati dovranno:
presentare la domanda direttamente al Comune di residenza dell’alunno entro il 12 ottobre 2018 sull’apposito modello predisposto (Allegato B), reperibile sul sito internet della Regione, www.regione.umbria.it/istruzione, sezione Bandi e contributi, presso i Comuni o presso le segreterie delle Scuole;
attestare una situazione economica familiare secondo il calcolo I.S.E.E., pari o inferiori ad € 10.632,94.
Dichiarare di non essere beneficiari di altro contributo o sostegno pubblico di altra natura per l’acquisto di libri di testo e di altri contenuti didattici, anche digitali. 
I Comuni accolgono le domande prodotte dai propri residenti sull’apposito modello predisposto (Allegato B), sia per gli alunni frequentanti scuole con sede sul territorio comunale o in comuni vicini, sia per quelli frequentanti scuole fuori Regione.I singoli Comuni valutano l’ammissibilità delle domande, in base ai requisiti previsti, con verifica per i casi di frequenza extra-regionale della non sovrapposizione del beneficio. Ai fini dell’acquisizione delle domande il Comune può avvalersi della collaborazione delle Scuole.
La titolarità dell’intervento per l’erogazione del contributo per i libri di testo è dei Comuni, i quali ne stabiliscono le modalità attuative, fermo restando il requisito della residenza anagrafica, assicurando l’intervento agli studenti sotto soglia I.S.E.E. prevista al punto 1, includendo i soggetti che, seppur residenti sul loro territorio frequentano scuole di altre regioni laddove, queste ultime, non assicurino loro il beneficio. 
I Comuni dovranno trasmettere alla Regione Umbria, il numero delle istanze pervenute e dichiarate ammissibili al beneficio (previa disamina delle stesse), tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo: direzionesviluppo.regione@postacert.umbria.it, entro il 5 novembre 2018. 
 
La liquidazione dei contributi per la fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo ai beneficiari, da parte dei Comuni, è subordinata alla presentazione della documentazione attestante la spesa sostenuta per l’acquisto dei libri di testo. La documentazione di spesa relativa all’acquisto dei libri di testo deve essere conservata per 5 anni (dalla data di ricevimento del pagamento del contributo). 
I Comuni sono tenuti a svolgere la funzione di controllo sulle domande presentate dai beneficiari, ai sensi degli artt. 43 e 71 del DPR n. 445/2000 e secondo le specifiche procedure e modalità stabilite nei propri regolamenti, sia a campione sia in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione, anche dopo aver erogato il contributo per la fornitura dei libri di testo. 
 
 
 

DISCLAIMER: Questo articolo è stato emesso da Comune di Lugnano in Teverina ed è stato inizialmente pubblicato su www.comune.lugnanointeverina.tr.it. L'emittente è il solo responsabile delle informazioni in esso contenute.

[Fonte: Umbria OnLine]

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