Il nostro network: News | Turismo | I 92 comuni | Ultim'ora e Politica | Guide | Hotels e Alloggi | Prenotazioni | Ristoranti e Locali | Shopping | Casa | Wedding/Matrimoni | Turismo Religioso | Facebook | Twitter | YouTube | Google+ | iPhone | Android
Martedì 19 Marzo 2024

Booking.com

AVVISO SCADENZA SALDO IMU

Lugnano in Teverina (TR) -       Ufficio Tributi Imposta Municipale Propria (IMU) - Anno 2020
Versamento II rata - saldo 2020
Il Funzionario designato per la gestione dell’Imposta Municipale Propria (IMU)
Visto l'art. 1, comma da 739 a 783 della Legge n. 160/2019 e s.m.i.;
Visto l'art. 1, comma 738 della Legge n. 160/2019 e s.m.i.;
Visto il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il Decreto Legge 2 marzo 2012, n. 16, come convertito con modificazioni dalla Legge 26 aprile 2012, n. 44;
Visto il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 102, come convertito con modificazioni dalla Legge 28 ottobre 2013, n. 124;
Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 27 marzo 2020, con cui sono state approvate le aliquote IMU da applicare nell’anno d’imposta 2020;
informa:   ► PER I COMUNI MONTANI E PARZIALMENTE MONTANI ai sensi della Circ. MEF n. 9/1993 i TERRENI AGRICOLI SONO ESENTI
           
Il Comune di Lugnano in Teverina è classificato MONTANO
 
VERSAMENTI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2020
      Entro il 16 dicembre 2020 deve essere effettuato il versamento della II rata a titolo di saldo IMU per l’anno d’imposta 2020. L’imposta che grava sui fabbricati e le aree fabbricabili ed è a carico: del proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione; del superficiario; dell’enfiteuta; del locatario finanziario; del concessionario nel caso di concessione su aree demaniali. Per gli immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà) il versamento è effettuato dall’amministratore del condominio o della comunione. La II rata è versata a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulla I rata versata entro il 16 giugno 2020.
          La II rata deve essere versata entro il
16 DICEMBRE 2020
Le aliquote da applicare sono le seguenti (2): TIPOLOGIA DI IMMOBILE CATEGORIE CATASTALI ALIQUOTA Abitazione principale e relative pertinenze Solo categorie A/1, A/8 e A/9 6,00 ‰ Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta che le utilizzano come abitazioni principali   8,90‰ Attività commerciali ed artigianali A/10, C/1, C/3 8,60 ‰ Tutte le categorie D 10,60 ‰ Aree edificabili   10,60‰ Fabbricati rurali ad uso strumentale   0,5 ‰ Fabbricati delle imprese costruttrici destinati alla vendita   2,5 ‰ Tutte le altre tipologie di immobili   10,60 ‰
 
 
 
Alle abitazioni accatastate in A/1, A/8 e A/9 è applicata la detrazione pari ad € 200,00. La detrazione è rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di utilizzo dell’abitazione stessa. Si rammenta che per i fabbricati del gruppo “D” l’imposta calcolata ad aliquota standard, nella misura dello 0,76% è versata a favore dello Stato, ad esclusione di quelli accatastati in categoria D/10.
In questo Comune all'aliquota standard sui fabbricati del gruppo "D" ad esclusione dei D/10, è applicato un incremento dello 0,30% (codice tributo 3930).
IMMOBILI ESCLUSI
Le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative persistenze sono escluse, ad eccezione di quelle accatastate in categoria A/1, A/8 e A/9. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi, situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. E’ assimilata all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
Sono altresì esclusi i fabbricati considerati abitazione principale ai sensi dell'art. 1, comma 741, della Legge n. 160/2019.
 
MODALITÀ DI VERSAMENTO
Il pagamento del tributo è effettuato mediante il modello F24 o F24 semplificato, utilizzando i codici tributo previsti con risoluzione ministeriale n. 35/2012.
Non è dovuto il versamento se l’imposta risulta inferiore ad euro 5,00.   ___________________________________                    
 

DISCLAIMER: Questo articolo è stato emesso da Comune di Lugnano in Teverina ed è stato inizialmente pubblicato su www.comune.lugnanointeverina.tr.it. L'emittente è il solo responsabile delle informazioni in esso contenute.

[Fonte: Umbria OnLine]

Condividi su: Facebook Digg Delicious Technorati Google Bookmarks OK Notizie Wikio Italia