Si informa la cittadinanza che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 10 Aprile 2015 http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/04/10/15A02749/sg
il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2015, che dando attuazione a quanto previsto dalla legge di Stabilità 2015
(art 1, comma 125 della legge 23 dicembre 2014 n. 190), contiene le modalità
per richiedere il cosiddetto bonus bebè.
Che cos’è il bonus bebè?
La legge ha previsto che per ogni figlio nato o adottato tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, alle famiglie spetta un bonus di 960 euro annui, erogato mensilmente.
L’assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo, viene riconosciuto fino al 3° anno di età del bambino o al 3° anno dall’ingresso in famiglia per i minori adottati.
Chi ne ha diritto?
Per avere diritto al bonus, che sarà versato dall’Inps, il nucleo familiare deve avere un ISEE non superiore a 25.000 euro annui. Se l’ISEE non supera i 7.000 euro annui, l’importo del bonus raddoppia (ovvero 1.929 euro all’anno).
L’incentivo è riconosciuto anche per i figli di cittadini comunitari e di cittadini extracomunitari che siano in possesso di un permesso di soggiorno Ue
per soggiornanti di lungo periodo, residenti in Italia.
Durata dell'assegno
L'assegno è corrisposto dall'INPS, su domanda del genitore convivente con il figlio,
con cadenza mensile, per un importo pari a 80 euro se la misura annua dell'assegno
è pari ad euro 960 ovvero per un importo pari a 160 euro se la misura annua dell'assegno
è pari a 1.920 euro.
L'assegno è concesso a decorrere dal giorno di nascita o di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e fino al compimento del terzo anno di età oppure fino al terzo anno dall'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda per l'assegno va presentata all'INPS per via telematica secondo modelli che a
breve saranno resi disponibili sul http://www.inps.it/portale/default.aspx">sito dell'Istituto.
La domanda può essere presentata dal giorno della nascita o dell'ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione del figlio. Se si vuole che l’assegno decorra dal giorno della nascita la domanda deve essere presentata non oltre il termine di 90 giorni dalla nascita ovvero entro i 90 giorni successivi all'entrata in vigore del regolamento di attuazione (ovvero entro il 25 luglio). Se la domanda è presentata oltre i 90 giorni dalla nascita l'assegno decorre dal mese di presentazione della domanda.
La domanda va presentata una sola volta per ciascun figlio.
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI
(Dott. Francesco Matteucci)
DISCLAIMER: Questo articolo è stato emesso da Comune di Scheggia e Pascelupo ed è stato inizialmente pubblicato su www.comunescheggiaepascelupo.it. L'emittente è il solo responsabile delle informazioni in esso contenute.