AVVISA:
Si precisa, pertanto che che i soggetti ammessi a partecipare sono tutti gli operatori economici meglio definiti dell’art. 3, comma 4 – lettera p) del D.Lgs. 50/2016 per le seguenti motivazioni:
Alla luce della direttiva CE n.18/2004 e della giurisprudenza della Corte di Giustizia ( CGE 23.12.2009, causa C-305/08) la nozione comunitaria di imprenditore non presuppone la coesistenza dello scopo di lucro dell’impresa, per cui “l’assenza di fine di lucro non è di per sé ostativa della partecipazione ad appalti pubblici. Quanto, in particolare, alle associazioni di volontariato, ad esse non è precluso partecipare agli appalti, esse possono essere ammesse alle gare pubbliche quali “imprese sociali“, a cui il d.lg. 24 marzo 2006 n. 155 ha riconosciuto la legittimazione ad esercitare in via stabile e principale un’attività economica organizzata per la produzione e lo scambio di beni o di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità d’interesse generale, anche se non lucrativa” ( vedi ex multis CdS n283/2013 nonché n.5882/2012).
Inoltre la nozione di “operatore economico” risulta recepita dall’art. 3, comma 4 – lettera p) del D.Lgs. 50/2016 che si riferisce all’imprenditore come “operatore economico” ammesso a partecipate alle gare come di seguito definito: «operatore economico», una persona fisica o giuridica, un ente pubblico, un raggruppamento di tali persone o enti, compresa qualsiasi associazione temporanea di imprese, un ente senza personalità giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi.
IL RESPONSABILE DELL'AREA
dott. Federico Nannurelli
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