La legge annuale per il mercato e la concorrenza (L. 4 agosto 2017, n. 124) all'articolo 1, commi 125-129, prevede che a decorrere dal 2018, le associazioni di protezione ambientale, le associazioni dei consumatori e degli utenti, le associazioni, onlus e fondazioni che intrattengono rapporti economici con pubbliche amministrazioni (o enti assimilati) o società da esse controllate o partecipate, comprese le società con titoli quotati, siano tenute a pubblicare entro il 28 febbraio di ogni anno, nei propri siti o portali digitali, le informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere ricevuti (ovvero pagate) dalle medesime pubbliche amministrazioni e dai medesimi soggetti nell'anno precedente.
La pubblicazione dovrà, quindi, avvenire entro il 28 febbraio 2019, relativamente ai vantaggi economici ricevuti a partire dal 1° gennaio 2018.
Le imprese che ricevono sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque vantaggi economici di qualunque genere da pubbliche amministrazioni e soggetti assimilati devono pubblicare tali importi nella nota integrativa del bilancio di esercizio e nella nota integrativa dell'eventuale bilancio consolidato.
L’obbligo di pubblicazione NON sussiste ove l'importo delle sovvenzioni, dei contributi, degli incarichi retribuiti e comunque dei vantaggi economici di qualunque genere di natura pubblica ricevuti dal soggetto beneficiario sia inferiore a 10.000 euro nel periodo considerato (anno precedente); tale valore si intende riferito al totale dei vantaggi pubblici ricevuti e non alla singola erogazione (Circolare Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 2 dell’11.01.2019).
L'inosservanza di tale obbligo comporta la restituzione delle somme ai soggetti eroganti. Secondo l’interpretazione data dal Consiglio di Stato (Parere n.01449/2018 del 01.06.2018), tale sanzione è da considerare applicabile solo alle imprese.
Circolare n.2 del 11.01.2019
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